RC Colpa Grave GRATUITA Sanità Privata e Socio Assistenziale

RC Colpa Grave GRATUITA Sanità Privata e Socio Assistenziale

Sei un professionista o un operatore sanitario e lavori in una struttura socio sanitaria assistenziale dei settori privati della Funzione Pubblica?

Per legge potresti essere ritenuto responsabile di eventuali danni che il tuo lavoro può causare a persone o enti.

Se sei un nostro iscritto, la Funzione Pubblica Cgil ti ha già attivato una polizza assicurativa che non ti costa nulla e che ti tutela per i rischi da colpa grave sanitaria nel tuo lavoro (esclusi Dirigenti e Medici). Un’assicurazione GRATUITA che ti tutela adesso, ma anche per il passato e per il futuro. Tutto chiaro e trasparente.

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ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Compagnia Assicurativa

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Oggetto dell'assicurazione

  • Azione di rivalsa per colpa grave esercitata nei confronti dell'Esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 24/ 2017;
  • Azione di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916, I comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione come previsto dall'art. 9, comma 6, della legge 24/2017

E' compresa attività intramoenia e primo soccorso per motivi deontologici.

Massimale per Sinistro/Iscritto/Anno

Conforme agli standard previsti dall’art.9 della Legge Gelli (Legge 24/2017) il quale stabilisce che l’importo della condanna in caso di colpa grave:

«…non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti dell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo.»

Retroattività (sarai tutelato anche per le richieste di risarcimento per fatti avvenuti prima della stipula della polizza)

10 anni

Postuma (sarai tutelato anche per i sinistri denunciati dopo la fine dell’attività, pensionamento o morte)

10 anni

Franchigia/ Scoperto per sinistro

Non e' applicata alcuna franchigia e/o scoperto

Spese legali e gestione delle vertenze

La polizza offre la gestione delle vertenze davanti alla Corte dei Conti a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Risponde inoltre, in aggiunta al massimale stabilito entro il limite del 25% del massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di sinistro.

PERSONALE NON RICOMPRESO TRA LE PROFESSIONI SANITARIE

  • Operatori dei servizi socio sanitario assistenziali
  • Operatore Socio Sanitario
  • Ausiliario socio sanitario
  • Autista di ambulanza o autista soccorritore
  • OTA – OSA . ADEST – ASA
  • Operatore assistenza domiciliare
  • Personale dell’assistenza sociale
  • Personale educativo e socio educativo (educatori non sanitari e animatori, con varie denominazioni locali) dei servizi sanitari e socio sanitari

Compagnia Assicurativa

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Oggetto dell'assicurazione

  • Azione di rivalsa per colpa grave esercitata nei confronti dell'Esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 24/ 2017;
  • Azione di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916, I comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione come previsto dall'art. 9, comma 6, della legge 24/2017

E' compresa attività intramoenia e primo soccorso per motivi deontologici.

Massimale per Sinistro/Iscritto/Anno

250.000 €

Retroattività (sarai tutelato anche per le richieste di risarcimento per fatti avvenuti prima della stipula della polizza)

5 anni

Postuma (sarai tutelato anche per i sinistri denunciati dopo la fine dell’attività, pensionamento o morte)

2 anni

Franchigia/ Scoperto per sinistro

Non e' applicata alcuna franchigia e/o scoperto

Spese legali e gestione delle vertenze

La polizza offre la gestione delle vertenze davanti alla Corte dei Conti a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Risponde inoltre, in aggiunta al massimale stabilito entro il limite del 25% del massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di sinistro.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Esercenti le Professioni Sanitarie e Operatori sanitari, socio sanitari e assistenziali

E' fatto obbligo all'assicurato denunciare, entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, solamente i sinistri per cui abbia ricevuto:

Formale messa in mora dell'Azienda di appartenenza o dell'assicuratore dell'Azienda sanitaria
Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti

L'Assicurato deve far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia va fatta all'agenzia Unipolsai assicurazioni di Roma 2725 che gestisce il contratto allegando tessera d'iscrizione alla FP CGIL o copia della busta paga e segnalando il tipo di contratto di lavoro che si ha in essere.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia di sinistro può  comportare la perdita del diritto all'indennità ovvero la riduzione dell'indennizzo liquidabile secondo quanto previsto dall'art. 1915 c.c. .

Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

 

 

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