Decreto Legislativo n.105/2022: dal 13 agosto importanti novità su conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Decreto Legislativo n.105/2022: dal 13 agosto importanti novità su conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

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Con il decreto legislativo n.105/2022, dal 13 agosto sono entrate in vigore alcune novità sulle norme per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, nello specifico, proprio sul congedo parentale, inoltre introdotto il congedo di paternità obbligatorio e una priorità per la concessione dello smart working per i genitori con figli fino a 12 anni.

 

CONGEDO PARENTALE

La più importante modifica riguarda l’indennità del 30%: in passato, questa indennità spettava solo se la richiesta di congedo avveniva entro i sei anni del figlio/a e per un totale di sei mesi. Dal settimo anno in poi si poteva restare a casa, ma senza percepire alcuna forma di compenso. Da oggi, il congedo diventa indennizzabile fino ai 12 anni del bambino/a e per un periodo di tempo che sale da sei a nove mesi. In particolare, l'indennità rimane pari al 30% della retribuzione, ma spetta: in misura di tre mesi, intrasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi; per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro.

Inoltre, è elevato da 10 a 11 mesi continuativi o frazionati la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo (sostegno ai nuclei familiari monoparentali). I mesi salgono a 11 anche se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro. Ai genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, ma entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della maggiore età.

Figli disabili in situazione di gravità

Viene poi prevista la possibilità, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale in caso di minore con disabilità in situazione di gravità, di fruire – fino ai 3 anni di vita dello stesso – di due ore di permesso giornaliero retribuito.

Ai fini della fruizione dei benefici della legge 104 viene poi equiparata alla figura del coniuge la figura della persona unita civilmente (precisazione peraltro meramente esplicativa in quanto l’equiparazione era già prevista dalla legge istitutiva delle unioni civili) e della persona convivente di fatto.

CONGEDO PATERNITA' OBBLIGATORIO E SMART WORKING

Altre importanti novità in vigore dal 13 agosto e contenute nello stesso provvedimento normativo sono le seguenti: 

  • viene esteso il congedo di paternità obbligatorio a 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e godibili anche in via non continuativa) al 100% della retribuzione, fruibili dal padre lavoratore tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto. mesi successivi. La normativa si applica anche al padre adottivo o affidatario e i giorni sono fruibili anche in concomitanza con il congedo obbligatorio della madre;
  • i datori di lavoro dovranno concedere priorità alle richieste di smart working provenienti da dipendenti genitori di figli/e fino a 12 anni, di figli/e con disabilità senza limiti di età e alle lavoratrici e ai lavoratori con disabilità in situazione di
    gravità o caregivers.

Fonte: articolo Collettiva.it

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