Educatori professionali socio-pedagogici, pedagogisti ed educatori dei servizi educativi per l’infanzia

Educatori professionali socio-pedagogici, pedagogisti ed educatori dei servizi educativi per l’infanzia

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Lo schema di DL Giustizia approvato dal CdM contiene una proroga dal 31 marzo 2025 al 31 marzo 2026 del termine previsto dall’art.10 comma 2 della Legge 55/2024 per la presentazione ai commissari individuati presso i tribunali dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della domanda di iscrizione finalizzata alla formazione degli albi rispettivamente dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

Il posticipo permetterà a quanti, pur avendo i titoli, non avevano presentato domanda d’iscrizione e a quanti hanno conseguito successivamente al 31 marzo 2025 i titoli idonei di presentare domanda ai commissari istituiti presso i Tribunali elettorali. Vengono inoltre prorogate a quella data le norme per l’iscrizione in sede di prima attuazione della legge.

La norma tuttavia:
a) posticipa di almeno un anno l’istituzione definitiva degli albi non potendo i commissari istituiti presso i tribunali regionali procedere all’indizione dell’elezione dei presidenti degli albi regionali prima di quella data;
b) non chiarisce la locuzione contenuta del Decreto Mille proroghe all’art.10 comma 8sexies laddove prevede che “Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55).”

La previsione di cui al punto b) è stata indebitamente interpretata da alcune amministrazioni nel senso di anticipare alla presentazione della domanda di iscrizione all’albo gli effetti della sua istituzione ai fini dell’esercizio della professione e della partecipazione ai concorsi. Senza un suo chiarimento permane una situazione in cui si inibisce alle persone l’esercizio della professione non in ragione della mancata iscrizione all’albo, non ancora istituito, ma in base alla mancata presentazione della domanda al commissario preposto alla sua istituzione.

Si rischia insomma di veder riemergere tra un anno un problema di esercizio della professione che non ha senso sollevare finché l’albo non sia definitivamente istituito.

Ci attiveremo perché la formulazione contenuta nel Decreto Mille proroghe all’art.10 comma 8 sexies venga chiarita. Nel mentre chiediamo a tutte le strutture di invitare quanto sono o saranno interessati nei prossimi mesi, ma non hanno ancora presentato domanda di iscrizione, a farlo secondo le modalità previste da ciascun commissario regionale.

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