Nuova normativa ECM, recupero debito trienni precedenti e sanzioni

Nuova normativa ECM, recupero debito trienni precedenti e sanzioni

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La legge n.14 del 24 febbraio 2023, detta milleproroghe, conferma che in materia di ECM ogni operatore sanitario debba raggiungere i 150 crediti formativi nel triennio di riferimento ma elimina i vincoli relativi alla tipologia formativa dei corsi (FAD, RES, FSC o Blended) e al periodo temporale in cui questi crediti devono essere raggiunti. Ciò vuole dire che per il triennio 2023-2025, al netto di eventuali riduzioni o esoneri personali, non sarà più previsto un numero minimo di crediti da maturare ogni anno od un limite alla tipologia di corso da frequentare.

Sanare i trienni precedenti

La norma prevede inoltre la possibilità, per gli operatori sanitari che non erano in regola con il passato, di sanare entro il 31 dicembre 2023 i trienni 2020-2022, 2014-2016 e 2017-2019. All’atto pratico, chi non fosse in regola con i crediti dei trienni passati e facesse un corso ECM entro il 31 12 2023, potrà usare questi crediti per sanare i trienni precedenti.

Le sanzioni

Ricordiamo però che, nonostante la FPCGIL si batta da sempre per eliminare le sanzioni disciplinare per coloro che non hanno assolto all’obbligo formativo nel caso in cui non sia l’azienda stessa a garantire la formazione necessaria, sono tutt’ora vigenti le sanzioni che si applicano ad un operatore sanitario che non è in regola con i crediti ECM, in quanto la responsabilità su questo argomento resta individuale. Si va dall’illecito disciplinare previsto dal DL 138/2011, che dovrebbe essere sanzionato dall’ordine professionale di riferimento, all’articolo 38 del DL 152/2021 che elimina la protezione dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso, ed il relativo risarcimento, per coloro che non saranno in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo a decorrere proprio dal triennio formativo 2023-2025.

Qualora non si fosse in regola, consigliamo di pensare di usufruire della proroga concessa nel 2023 dal decreto milleproroghe precedentemente descritta, per sanare le situazioni pregresse.

Le esenzioni per emergenza alluvione

Segnaliamo inoltre che il comma 3 dell’art. 13 del DL n.61 del 1° giugno 2023 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-06-01&atto.codiceRedazionale=23G00074&elenco30giorni=true) prevede l’assolvimento del debito formativo pari ad un terzo nel triennio 2023-2025, per tutti i professionisti che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nello stesso DL durante il periodo dell’emergenza (si veda Allegato 1 del link sopra riportato). Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

Spostamento crediti ai trienni precedenti, sanzioni ed esenzioni

Ad oggi siamo in attesa di ricevere indicazioni dalla Commissione Nazionale Formazione Continua per sapere operativamente quali saranno le procedure per lo spostamento dei crediti ai trienni precedenti e per l’applicazione delle sanzioni e per applicare le esenzioni per l’emergenza alluvioni. Nel frattempo, consigliamo ad ogni operatore sanitario di accedere e consultare regolarmente il portale COGEAPS per monitorare la propria situazione personale.

Scarica il volantino obbligo Formativo ECM

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